Prot. n. 1899/E/1/A
Roma, 1 aprile 2003
Destinatari
Oggetto: attività di formazione integrata rivolta al personale della scuola
Da parte di istituzioni scolastiche ed enti affidatari di interventi di formazione 
  integrata rivolti al personale della scuola pervengono vari quesiti determinati 
  dalla peculiarità del modello adottato che, com'è noto, prevede 
  di alternare attività d'aula con attività di autoformazione veicolata 
  su piattaforme di e-learning.
  Data l'estensione nazionale delle iniziative e la loro comune impostazione, 
  si ritiene opportuno che i criteri e le soluzioni adottate per la parte concernente 
  la retribuzione dei tutor, le assenze e il rilascio degli attestati siano il 
  più possibile uniformi.
  A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni.
  Compensi per chi svolge il ruolo di tutor
  Il modello di formazione integrata comporta il superamento della formula usata 
  abitualmente: i contenuti sono fruibili in qualunque momento con accesso diretto 
  ad una piattaforma on line, mentre l'attività in presenza è affidata 
  ai tutor d'aula con il compito di favorire discussioni, confronti, approfondimenti. 
  Di conseguenza a tale figura sono richieste non solo le competenze necessarie 
  per gestire l'aula e gli aspetti tecnologici, ma anche per promuovere e svolgere 
  l'analisi, i dibattiti e le attività laboratoriali sui contenuti oggetto 
  del corso.
  Si tratta in effetti di una figura professionale che al pari del docente tradizionale 
  svolge, sia pure con funzioni e modalità nuove e diverse, un ruolo centrale 
  contestualizzando, organizzando e gestendo in prima persona il processo di formazione 
  fino ad arricchire i materiali on-line e contribuire a valutare l'efficacia 
  delle azioni formative.
  Ciò porta a sostenere che, in queste circostanze, non sia giustificato 
  un diverso trattamento economico fra docente e tutor così come previsto 
  dalla normativa vigente (D.M. n. 324 del 12/10/95 e C.M. n. 63 del 9/2/96) per 
  il caso in cui quest'ultimo attenda a compiti più limitati e si possa 
  corrispondere la stessa retribuzione in quanto trattasi di persona alla quale, 
  al di là della denominazione usata dagli estensori dei progetti formativi, 
  è chiesto di svolgere la sostanza della funzione docente.
Assenze dei corsisti
  In analogia con quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale n. 202 del 16/9/2000, 
  un corso deve ritenersi validamente seguito se le assenze non superano il 25% 
  delle ore previste in presenza.
Attestato di partecipazione
  La dichiarazione di partecipazione agli interventi formativi in oggetto assume 
  un carattere di mera attestazione.
  Si tratta, infatti, di un servizio messo a disposizione del personale scolastico 
  per dare strumenti utili alla gestione delle istituzioni scolastiche o dei processi 
  di apprendimento e non per certificare competenze volte allo sviluppo della 
  carriera.
  Ciò premesso, il Direttore del corso, dopo aver verificato il rispetto 
  di quanto indicato al punto b), rilascerà l'attestato comprensivo anche 
  delle ore in autoformazione previste da ciascun tipo di intervento. 
IL CAPO DIPARTIMENTO
  - Pasquale Capo - 
Destinatari
  Ai Direttori Generali
  degli Uffici Scolastici regionali
  LORO SEDI
e p.c. Al Servizio per gli affari Economici - Finanziari
  SEDE