Prot. n. 1899/E/1/A
Roma, 1 aprile 2003
Destinatari
Oggetto: attività di formazione integrata rivolta al personale della scuola
Da parte di istituzioni scolastiche ed enti affidatari di interventi di formazione
integrata rivolti al personale della scuola pervengono vari quesiti determinati
dalla peculiarità del modello adottato che, com'è noto, prevede
di alternare attività d'aula con attività di autoformazione veicolata
su piattaforme di e-learning.
Data l'estensione nazionale delle iniziative e la loro comune impostazione,
si ritiene opportuno che i criteri e le soluzioni adottate per la parte concernente
la retribuzione dei tutor, le assenze e il rilascio degli attestati siano il
più possibile uniformi.
A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni.
Compensi per chi svolge il ruolo di tutor
Il modello di formazione integrata comporta il superamento della formula usata
abitualmente: i contenuti sono fruibili in qualunque momento con accesso diretto
ad una piattaforma on line, mentre l'attività in presenza è affidata
ai tutor d'aula con il compito di favorire discussioni, confronti, approfondimenti.
Di conseguenza a tale figura sono richieste non solo le competenze necessarie
per gestire l'aula e gli aspetti tecnologici, ma anche per promuovere e svolgere
l'analisi, i dibattiti e le attività laboratoriali sui contenuti oggetto
del corso.
Si tratta in effetti di una figura professionale che al pari del docente tradizionale
svolge, sia pure con funzioni e modalità nuove e diverse, un ruolo centrale
contestualizzando, organizzando e gestendo in prima persona il processo di formazione
fino ad arricchire i materiali on-line e contribuire a valutare l'efficacia
delle azioni formative.
Ciò porta a sostenere che, in queste circostanze, non sia giustificato
un diverso trattamento economico fra docente e tutor così come previsto
dalla normativa vigente (D.M. n. 324 del 12/10/95 e C.M. n. 63 del 9/2/96) per
il caso in cui quest'ultimo attenda a compiti più limitati e si possa
corrispondere la stessa retribuzione in quanto trattasi di persona alla quale,
al di là della denominazione usata dagli estensori dei progetti formativi,
è chiesto di svolgere la sostanza della funzione docente.
Assenze dei corsisti
In analogia con quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale n. 202 del 16/9/2000,
un corso deve ritenersi validamente seguito se le assenze non superano il 25%
delle ore previste in presenza.
Attestato di partecipazione
La dichiarazione di partecipazione agli interventi formativi in oggetto assume
un carattere di mera attestazione.
Si tratta, infatti, di un servizio messo a disposizione del personale scolastico
per dare strumenti utili alla gestione delle istituzioni scolastiche o dei processi
di apprendimento e non per certificare competenze volte allo sviluppo della
carriera.
Ciò premesso, il Direttore del corso, dopo aver verificato il rispetto
di quanto indicato al punto b), rilascerà l'attestato comprensivo anche
delle ore in autoformazione previste da ciascun tipo di intervento.
IL CAPO DIPARTIMENTO
- Pasquale Capo -
Destinatari
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici regionali
LORO SEDI
e p.c. Al Servizio per gli affari Economici - Finanziari
SEDE