LEGGE 28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Il testo della riforma assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge; d)
Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
I piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Per un approfondimento relativo al testo della legge delega
e al contenuto delle Indicazioni Nazionali vedere il sito del Ministero dell'Istruzione
(http://www.istruzione.it/riforma/index.shtml).
Decreto legislativo
n. 286/1998
Nello
scenario normativo un posto importante è occupato dal Decreto legislativo n.
286/1998 sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero, nel qualesi parla esplicitamente di educazione interculturale.
L’art. 38 del Testo Unico sull’Immigrazione specifica in maniera chiarissima che i minori stranieri
presenti sul territorio italiano sono soggetti all’obbligo scolastico. Ad essi
si applicano pertanto tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto
all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita
scolastica.
La norma non distingue fra minori regolari o irregolari, come pure non distingue tra minori
i cui genitori dispongono o meno del
permesso di soggiorno. L’obbligo scolastico deve pertanto ritenersi vigente per
tutti i minori presenti sul territorio nazionale.
Decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
2.
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi
dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di
accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene
rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento
dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio
dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a)
dell'ordinamento
degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare
l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all’età anagrafica;
b)
dell'accertamento
di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno:
c)
del corso di
studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza:
d)
del titolo di
studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi: la ripartizione é effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri.
4.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua
italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità
per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione
scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il
Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza,
ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui
all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare
progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a
tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue
straniere più diffuse a livello internazionale.
7.
Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e
provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla
formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e
secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al
conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il
conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria
superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre
iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità
previste dalle disposizioni in vigore.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla
formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e
docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema
dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche
realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli
stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.