LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5 NECESSITA CONNESSIONE A INTERNET

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

 

 

 

Le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico, al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, e alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

La legge prevede interventi volti ad accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione, promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale, sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine; in particolare essa si propone di individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale. Inoltre la regione intende promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori, garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale; garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonchè di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili; promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

 

Art. 14

Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio

 

Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita).

La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge regionale n. 8/2004 recante modifiche alla L.R. n. 1/2000

(Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), promuove, in collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.

La Regione assume il tema dell'integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia.

La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove ed attua iniziative che favoriscano:

- l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;

- l'educazione interculturale;

- l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.

 

 

 

 

Art. 15

Istruzione e formazione professionale

I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale ed all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:

iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;

corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, concernente "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";

programmi per l'attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.

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Legge regionale 12/2003 NECESSITA CONNESSIONE A INTERNET

NORME PER L’UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA’ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L’ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

La Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in modo che siano garantite le pari opportunità e l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini, garantendo ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Gli interventi della Regione e degli enti locali, sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire l'abbandono scolastico.

 

(…) L'offerta formativa è volta a favorire altresì le pari opportunità nell'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale.

(…)  L'integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore.

(…) Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro specifiche esigenze nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.

All’articolo 23, “Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie”, la legge afferma che la Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati.

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LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26 NECESSITA CONNESSIONE A INTERNET


DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

 

La legge regionale sul Diritto allo Studio si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In questo senso sono comprese anche le attività rivolte all’accoglienza, all’inserimento e al successo scolastico degli allievi stranieri. In particolare il testo della legge afferma che si promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto. E’ prevista inoltre la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti. La legge promuove il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio, il sostegno al successo scolastico e formativo.

 

Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:  interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative (fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori; servizi di mensa, servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio, servizi residenziali sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap, borse di studio) e progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.