LEGGE
REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI
CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990,
N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
Le politiche della Regione e degli Enti locali sono
finalizzate alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale,
culturale e politico, al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle
identità culturali, religiose e linguistiche, e alla valorizzazione della
consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino
straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in
materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.
La legge prevede interventi volti
ad accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno
dell'immigrazione, promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle
culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare
pienamente forme di reciproca integrazione culturale, sostenere iniziative
volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture
d'origine; in particolare essa si propone di individuare e rimuovere gli
ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire per
i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al
lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza
delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali,
alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività
di mediazione interculturale. Inoltre la regione intende promuovere
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare
attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori,
garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi
di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire
pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale; garantire,
nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a
minori stranieri non accompagnati, nonchè di reinserimento di minori dimessi da
istituti penali minorili; promuovere iniziative volte ad individuare e
contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica,
geografica o religiosa.
Art. 14
Ai minori presenti sul territorio
regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia,
ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo
studio dalla legge
regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento
per tutta la vita).
La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge regionale n. 8/2004 recante modifiche alla L.R. n. 1/2000
(Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia), promuove, in collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione
del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della
piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la
reciproca valorizzazione delle culture di origine.
La Regione assume il tema
dell'integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari delle
linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia.
La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti
amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale,
promuove ed attua iniziative che favoriscano:
- l'alfabetizzazione ed il
perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- l'educazione interculturale;
- l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza
delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.
I cittadini stranieri immigrati,
compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale ed
all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione, le
Province ed i Comuni, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale
in dette materie, promuovono e favoriscono:
iniziative di informazione, di
orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore
dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di
competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;
corsi di formazione per
l'organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini
stranieri immigrati, regolarmente iscritte ai registri di cui alla legge regionale
9 dicembre 2002, n. 34, concernente "Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale
7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo)";
programmi per l'attività di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi
dell'articolo 23 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
La Regione, al fine di assicurare
l'effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per
il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle
iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.
NORME PER
L’UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA’ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L’ARCO
DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
La
Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in modo che siano garantite
le pari opportunità e l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei
diritti dei cittadini, garantendo ad ognuno per tutto l'arco della vita
l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità,
il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento
nel mondo del lavoro.
Gli
interventi della Regione e degli enti locali, sono mirati ad innalzare il
livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo
formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale,
a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima
infanzia, dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e
sociale, nonché a prevenire l'abbandono scolastico.
(…) L'offerta formativa è volta a favorire altresì le pari
opportunità nell'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle competenze
professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi di integrazione e di
inclusione sociale.
(…) L'integrazione delle persone disabili e in
condizione di svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della
normativa vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle
famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative sociali,
nonché dei soggetti del terzo settore.
(…)
Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in
condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la Regione promuove
l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro specifiche esigenze nelle
modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso
attività di mediazione culturale.
All’articolo
23, “Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e
sanitarie”, la legge afferma che la Regione e gli enti locali perseguono
l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le
politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie
nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire
i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle
persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri
immigrati.
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10
La legge regionale sul Diritto allo Studio si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In questo senso sono comprese anche le attività rivolte all’accoglienza, all’inserimento e al successo scolastico degli allievi stranieri. In particolare il testo della legge afferma che si promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto. E’ prevista inoltre la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti. La legge promuove il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio, il sostegno al successo scolastico e formativo.
Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono: interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative (fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori; servizi di mensa, servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio, servizi residenziali sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap, borse di studio) e progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.