La Dichiarazione universale per i diritti umani del 1948 riconosce il diritto all’educazione (art. 26) ha segnato l’inizio di un concreto impegno delle Nazioni Unite per promuovere i diritti culturali, indivisibili e interdipendenti rispetto agli altri diritti umani. Da notare la consonanza con la Costituzione Italiana entrata in vigore nello stesso anno e alimentata dalle medesime radici storiche e culturali.
La
Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (ratificata
dalla legge n. 848, 4.8.1955), riconosce i diritti e le libertà senza nessuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore,
la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine
nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la
nascita o ogni altra condizione (articolo 14 - divieto di discriminazione).
La Convenzione internazionale sui diritti del
fanciullo del 1989 (ratificata dalla Legge n. 176, 27.5.1991), agli
articoli 28 e 29, obbliga gli stati a garantire l’istruzione primaria,
obbligatoria e gratuita, con caratteristiche tali da sviluppare le capacità di
ogni bambino. L’attività didattica ed educativa deve svolgersi nel rispetto di
quattro principi guida che orientano l’attuazione dell’intera Convenzione: non
discriminazione (art 2), superiore interesse del fanciullo (art 3), diritto del
bambino alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art 6), diritto del
bambino ad avere e ad esprimere liberamente le proprie opinioni (art 12). Per
la Convenzione il diritto all’educazione non comprende non solo i bisogni
cognitivi del bambino, ma anche attività intese a favorire lo sviluppo fisico,
sociale, morale e spirituale del minore, il cui interesse superiore deve
essere una considerazione preminente.