Successivamente la C.M. n. 205/1990 per la prima volta congiuntamente i temi
dell'inserimento degli alunni stranieri nella scuola e dell'educazione
interculturale. Il documento contiene principi innovativi importanti: forniva
indicazioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni immigrati e nello
stesso tempo poneva il tema dell'educazione interculturale per tutti.
Introduce, per la prima volta, il
concetto di educazione interculturale come
risposta alle istanze di una società multiculturale. Possiamo affermare che si
trattò di una tappa determinante perché, insieme ad indicazioni mirate
all’accoglienza ed all’integrazione delle persone appartenenti ad altre etnie,
si cominciò a ragionare in termini di educazione interculturale per tutti,
anche in assenza di alunni stranieri.
C.M.
n. 400, 31 dicembre 1991 Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno
progettuale della scuola"). Il documento delinea un quadro di ampio
respiro dove si ragiona in termini di società multiculturale, di prevenzione
del razzismo e dell'antisemitismo, dell'Europa e del pianeta. Si introducono
concetti quali il "clima relazionale" e la promozione del dialogo,
si forniscono indicazioni sulla valenza interculturale di tutte le discipline
e delle attività interdisciplinari. Si afferma che “educare all'interculturalità
significa costruire la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel rispetto
dell'identità di ciascuno in un clima di dialogo e di solidarietà". Il Regolamento
n° 275 dell'8/3/1999 contenente le norme in materia di autonomia scolastica
delinea le linee portanti della scuola del futuro, afferma inoltre che "gli
obiettivi nazionali dei percorsi formativi, funzionali alla realizzazione del
diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono
e valorizzano le diversità...". E ancora: "E' garantito il carattere
unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale
e territoriale". Nota 31 ottobre
2002
Circolare n. 106,
27 settembre 2002
Iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari e secondarie di primo
grado
I capi di istituto, in presenza di una documentazione
incompleta, osservano, nella iscrizione con riserva prevista dal penultimo
comma dell'art. 14 del regio decreto n. 653/1925, la consueta procedura, sulla
base di una dichiarazione prodotta, sotto la propria responsabilità, dal
genitore o da chi esercita la potestà ovvero dallo stesso alunno interessato,
se maggiorenne, attestante la classe ed il tipo di istituto frequentati nel
Paese di provenienza.
Ref.
alla Legge 211/2000 che ha istituito il 27 gennaio (data dell'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz) "Il giorno della memoria", per ricordare la
persecuzione degli ebrei culminata nella Shoah e per diffondere e rafforzare
nelle giovani generazioni sentimenti di solidarietà, di pacifica convivenza, di
rispetto della libertà e della dignità umana.
(Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio)
(artt.5 e 29 del C.C.N.I. -Comparto Scuola- 1999) - Anno scolastico 2002/03